La prevenzione degli incendi e la sua attuazione è una attività specialistica finalizzata oltre che al rispetto delle normative di settore, ma soprattutto al ridurre il rischio di innesco di combustioni incontrollate in luoghi pubblici e privati ad alto affollamento e/o rischio incendi. In ambito normativo e amministrativo dal 20 ottobre 2019 è possibile presentare solamente progettazioni antincendio con il nuovo approccio di tipo “prestazionale” e non più prescrittivo. Metodo che permette al professionista antincendio di poter progettare e rendere più performanti tutte le opere dedite alla riduzione rischio incendi e personalizzarle per ogni singolo edificio e/o attività.
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Invece saranno per ora escluse, da tale obbligo le RTV (Regole Tecniche Verticali).
L’obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione sia le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011.
Invece saranno per ora escluse, da tale obbligo le RTV (Regole Tecniche Verticali).